Le novità fiscali e contabili delle APS Pro Loco nel 2026: Le novità fiscali tra attività commerciali e non commerciali
Il 1° gennaio 2026 ha segnato uno spartiacque fondamentale per tutte le associazioni iscritte al RUNTS: in quella data è infatti entrato pienamente in vigore il Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS), portando con sé una rivoluzione fiscale attesa da anni.
Per le Pro Loco, che nella maggior parte dei casi hanno assunto la qualifica di Associazioni di Promozione Sociale (APS), questo significa abbandonare vecchie certezze per abbracciare un sistema più equo ma indubbiamente più complesso. In questo primo articolo del nostro speciale in tre puntate, analizzeremo il cuore della riforma: la nuova distinzione tra attività commerciali e non commerciali.
Il cambio di paradigma: da "chi siamo" a "cosa facciamo"
Fino ad oggi, molte associazioni hanno vissuto nella convinzione che la qualifica statutaria fosse sufficiente a garantire la non commercialità delle entrate.
Dal 2026, l'approccio cambia radicalmente.
La natura fiscale (commerciale o non commerciale) non sarà più un "abito" che l'ente indossa a priori, ma il risultato di un'analisi puntuale delle singole attività svolte.
Il Codice distingue tre grandi categorie di attività:
Attività di interesse generale (AIG): sono il cuore della nostra missione (cultura, turismo sociale, tutela del patrimonio). L’art. 79 del CTS stabilisce che queste attività si considerano non commerciali solo se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi
Attività diverse: sono attività secondarie e strumentali (es. vendita di gadget non istituzionali) che hanno natura intrinsecamente commerciale
Raccolta fondi:... [continua sul sito]
http://dlvr.it/TR63Hc
Per le Pro Loco, che nella maggior parte dei casi hanno assunto la qualifica di Associazioni di Promozione Sociale (APS), questo significa abbandonare vecchie certezze per abbracciare un sistema più equo ma indubbiamente più complesso. In questo primo articolo del nostro speciale in tre puntate, analizzeremo il cuore della riforma: la nuova distinzione tra attività commerciali e non commerciali.
Il cambio di paradigma: da "chi siamo" a "cosa facciamo"
Fino ad oggi, molte associazioni hanno vissuto nella convinzione che la qualifica statutaria fosse sufficiente a garantire la non commercialità delle entrate.
Dal 2026, l'approccio cambia radicalmente.
La natura fiscale (commerciale o non commerciale) non sarà più un "abito" che l'ente indossa a priori, ma il risultato di un'analisi puntuale delle singole attività svolte.
Il Codice distingue tre grandi categorie di attività:
Attività di interesse generale (AIG): sono il cuore della nostra missione (cultura, turismo sociale, tutela del patrimonio). L’art. 79 del CTS stabilisce che queste attività si considerano non commerciali solo se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi
Attività diverse: sono attività secondarie e strumentali (es. vendita di gadget non istituzionali) che hanno natura intrinsecamente commerciale
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