L’acquisizione dell’eredità nelle recentissime decisioni della Cassazione e dell’Agenzia delle Entrate

Accettazione espressa e tacita, beneficio di inventario e obblighi tributari alla luce della recente giurisprudenza di legittimità e degli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria. Risposta a Interpello n. 275/2025 – 3 novembre 2025Cass. 3 luglio 2025, n. 18056Cass.14 agosto 2025, n. 23309Cass. 11 giugno 2025, n. 15611Cass.12 giugno 2025, n. 15743

Come si diviene erediL’eredità cui si è chiamati, per legge in virtù del rapporto di parentela, o per testamento se si è nominati eredi dal testatore, può essere acquisita sia per averla accettata (art. 459 c.c.), anche informalmente, sia in modo automatico, per aver posseduto i beni ereditari nei tre mesi dal decesso o dalla relativa notizia, senza fare l’inventario o rinunciare (art.485, comma 2, c.c.).

Possesso dei beniNaturalmente il possesso di un bene ricevuto in donazione dal de cuius, quando quindi era vivo, non comporta acquisto automatico, né l’azione possessoria comporta accettazione tacita. Sembrerebbe scontato, ma l’ha dovuto ribadire pochi mesi fa la Suprema Corte (Cass. 3. luglio 2025, n. 18056), perché non si tratta di un bene ereditario, anche se poi con il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione l’erede può ricondurla fittiziamente nel calcolo della sua quota di legittima (art. 556 c.c.), oppure può conferirla in collazione riportandola nella massa ereditaria... [continua sul sito]


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