In base a quanto previsto dal disegno di legge di Bilancio 2026, ai fini degli articoli 59 e 89 TUIR, l’applicazione del regime di parziale esclusione dei dividendi sarà subordinato alla detenzione di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%. Ai fini del calcolo della soglia percentuale minima si dovranno considerare anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Le nuove disposizioni troveranno applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
http://dlvr.it/TNvYgT
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