Il debito IVA generato anteriormente all’avvio della liquidazione giudiziale non si compensa con il credito che si genera posteriormente, nel rispetto della par condicio creditorum. Invece, il credito IVA generato anteriormente all’avvio della liquidazione giudiziale è compensabile, sia in senso verticale, che in senso orizzontale, con il debito che si genera posteriormente, in quanto tali compensazioni non ledono il principio della par condicio. Ad affermarlo è la Norma di comportamento n. 230 dell’AIDC, che ha esaminato gli effetti del principio di continuità soggettiva sulla posizione IVA generata dopo l’avvio della liquidazione giudiziale.
http://dlvr.it/TL2qBV
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