L’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 aveva fornito alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW.
Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).
La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro;... [continua sul sito]
http://dlvr.it/T2n4F0
Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).
La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro;... [continua sul sito]
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